Con la Tabella del DM del 30 marzo 2017 che ridisegna la geografia dei circondari dei Giudici di Pace italiani, in sostituzione definitiva di quella introdotta con la legge istitutiva 21 novembre 1991 n. 374, sembra arrivata al capolinea la giustizia di prossimità. L'odissea dei giudici di pace risale al decreto legge n. 138/2011 e alla relativa legge di conversione n. 148/2011 con i quali si decise di tagliare numerosi “rami secchi” dell'amministrazione giudiziaria. E a chiudere furono soprattutto numerosi uffici del giudice di pace, restando in piedi soltanto quelli situati nei capoluoghi sedi di tribunale o presso le sedi distaccate di tribunale ancora mantenute in vita.

Venne però allora prevista una sorta di recupero degli uffici che sarebbero risultati altrimenti soppressi. Quindi si è consentito alle amministrazioni comunali interessati, magari accorpandosi, di mantenere gli uffici, sostenendo però a proprio carico tutti i relativi costi, fatta eccezione per le indennità dei giudici di pace che sarebbero rimaste a carico dell'amministrazione giudiziaria.

Gli effetti del D.lgs. n. 156/2012

Così, il D.lgs. n. 156/2012 all'articolo 1, comma 1, sopprimeva gli uffici del giudice di pace riportati in tabella A allegata e attribuiva le competenze territoriali degli uffici soppressi alla competenza dei corrispondenti uffici di cui alla tabella B ad esso allegata: la sede dei giudici di pace veniva così quasi sempre a coincidere con la sede del tribunale o con la sede distaccata del medesimo, ove ancora esistente.

Il salvataggio di alcuni uffici e chiusura di tanti altri

Con il medesimo decreto n. 156 del 2012 veniva poi data anche attuazione alla suddetta facoltà di salvataggio degli uffici che altrimenti sarebbero risultati da sopprimere. Nello specifico stabiliva che entro sessanta giorni gli enti locali interessati, anche accorpandosi tra loro, avrebbero potuto richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori di cui era proposta la soppressione (purchè si facessero integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso la messa a disposizione del personale amministrativo messo degli stessi enti).

Infine, con il Decreto ministeriale del 27 maggio 2016, molte istanze delle amministrazioni locali non sono state prese in considerazione per mancanza dei requisiti minimi e tante altre istanze sono state invece revocate.