Il Consiglio Giudiziario di Milano, terminale locale del Consiglio Superiore della Magistratura, ha considerato la condotta extralavorativa di un giudice accusato di maltrattamenti sulla moglie requisito non idoneo a ledere la figura professionale. Il comportamento del protagonista non è stato giudicato quale ‘difetto di equilibrio’ in grado di compromettere la sua reputazione, e l’accusa di violenza domestica, scaturita dalla burrascosa fine del matrimonio, non è stata valutata adatta a scalfire una figura professionale che, solitamente, dovrebbe risolvere in prima persona contenziosi di simile portata.
Il Consiglio, esprimendo una maggioranza minima assestata sul 7-6, reputa il giudice adatto alla promozione, scindendo dunque gli effetti della condotta privata dall’etica professionale e gettando una nuvola di fumo attorno al caso di un esponente della Magistratura sottoposto a procedimenti penali e a processi disciplinari nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009.
Le posizioni antitetiche dei membri del Consiglio si sono scontrate con decisione emettendo un responso frutto di un’accesa dialettica: da un lato, chi sosteneva l’idoneità del giudice all’avanzamento di carriera malgrado i procedimenti a suo carico, ha evidenziato come i processi si siano conclusi con l’archiviazione delle sentenze e, in aggiunta, ha addotto la causa di una mancanza di descrizioni dettagliate che permettano di inquadrare le azioni del giudice quale fondamento di svalutazione della figura professionale; dall’altro, gli antagonisti hanno rimarcato le cause poco solide che hanno condotto al proscioglimento disciplinare, ovvero una mancanza di riscontri negativi sulla popolazione, nella quale non è rimbalzato l’eco della vicenda, non provocando ai loro occhi l’offuscamento della figura del magistrato.
Inoltre il parere negativo ha sottolinato come il decreto d’archiviazione premettesse l’attendibilità delle percosse denunciate dalla moglie, peraltro dimostrate con un certificato medico attestante una prognosi di 15 giorni, a cui risponde il parere positivo affermando l’illegittimità del Consiglio a valutare quest’ultima vicenda verificatasi successivamente al periodo che intercorre tra il 2005-2009 preso in esame in questo contesto.
Alla richiesta di una valutazione opportuna che intrecci il comportamento assunto nella vita privata e l’etica professionale, il Consiglio ha risposto negativamente, giudicando incongruo un eventuale giudizio che rapporti i comportamenti extralavorativi alla deontologia del mestiere.
I membri hanno rimarcato come non possa sussistere un collegamento diretto tra le due sfere nel momento in cui le vicissitudini private siano risolte tanto dal punto di vista penale, quanto da quello disciplinare.
Incontro-scontro tra etica professionale e vita privata
A grandi onori, grandi oneri. Ricoprire un ruolo sociale comporta un gioco di peso e contrappeso che marchia la pelle in modo indelebile, che obbliga eticamente a mantenere l’equilibrio danzando sulle punte tra i fili che connettono i comportamenti assunti in privato col profilo professionale, collegamenti che di riflesso condizionano l’estro individuale. Un passo falso comporta una caduta di stile destinata alla voragine dell’opinione pubblica e, in tal modo, l’allontanamento dai canoni idilliaci di buon costume riversi in ogni singolo funzionario, diventa motivo di messa alla gogna, alimentando la fame del modello scarica pulsionale, attento ad individuare il prossimo centro unitario d’imputazione delle fobie che attanagliano la società.
Accade con Lavinia Flavia Cassaro, una donna antifascista ostracizzata per aver minacciato gli agenti di Polizia intenti a moderare le manifestazioni di piazza a Torino. Il caso è diventato di dominio nazionale, con insulti riprodotti a gran voce da chi condannava il suo comportamento reputandolo oltraggioso e minatorio. Qual è il discriminante che determina una particolare attenzione mediatica sui fatti di Torino rapportati ad altri casi in cui altri individui sono stati colti nelle medesime vesti? La donna è un’insegnante.
Ecco giutificata l’ira furibonda dei potenziali genitori di quegli sfortunati studenti costretti a tollerare le angherie di una ‘squilibrata nei panni di pedagoga’: la mattina tra i banchi di scuola, la sera in piazza a protestare.
Il caso ha scomodato i vertici della Nazione, non ultimo l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha chiesto pubblicamente le dimissioni della maestra, seguito dal coro degli opinionisti proliferatosi a macchia d’olio. Sfugge, tuttavia, l’accusa rivolta ufficialmente a garanzia di un’indagine che accerti le responsabilità: istigazione a delinquere, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, le quali fanno presupporre una risoluzione della vicenda dal punto di vista penale, che spostano l’ago della bilancia sul piano giuridico, secondo la ripartizione dei poterivigente nello Stato, con quella serie di pesi e contrappesi che non indicano danze estreme su labili fili annodati indebitamente, ma veri e propri bilanciamenti tra le prese di posizioni operate nelle sedi opportune.
Le stesse sedi in cui, tuttavia, dovrebbero operare quei funzionari statali dotati d’equilibrio etico professionale, salvo evitare che il gioco di peso e contrappeso diventi quello di due pesi e due misure. Se nel caso dell’insegnante il rischio del posto di lavoro è una pena sussidiaria in aggiunta ai provvedimenti già avviati rivolti all’accertamento di eventuali responsabilità penali connesse agli illeciti, si riscontra una valutazione diamentralmente opposta nel caso del giudice, esente da provvedimenti giudiziari, esente anche da ripercussioni sul profilo professionale.
Pari iustitia omnibus, campeggia sulle pareti d’ogni tribunale, malgrado l’interpretazione estensiva sembrerebbe una traduzione maccheronica più vicina al distopico motto ‘La legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale degli altri’.