Le sentenze della Corte di Cassazione hanno sempre costituito un'importante precedente nel nostro ordinamento giuridico, tanto da essere considerate quasi alla stregua di una fonte normativa. Forse proprio per questo recentemente il Supremo Collegio con l'Ordinanza n° 24649/2019 della Terza Sezione Civile ha stabilito, in estrema sintesi, che agire in giudizio o anche solo resistere sostenendo delle tesi che sono palesemente in contrasto con un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato della stessa Corte di Cassazione costituisce colpa grave e legittima il giudice ad emettere una condanna nei confronti del soggetto per responsabilità aggravata.

I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte

La Suprema Corte si è trovata a giudicare il ricorso presentato dall'Inps contro la pretesa di un avvocato che dopo aver chiesto ed ottenuto, in sede di giudizio di merito per conto di un suo cliente, la distrazione delle spese legali di giudizio nei confronti dell'Inps, dopo due anni da tale pronuncia aveva agito nei confronti dello stesso ente previdenziale promuovendo un pignoramento presso terzi per il pagamento delle spese successive alla sentenza che lo stesso legale aveva quantificato ed autoliquidato in circa 430 euro. In secondo grado la Corte d'Appello di Foggia dava ragione al legale condannando l'Inps al versamento di 1373 euro a titolo di spese di soccombenza, L'Inps, quindi, proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Foggia.

Le motivazioni della decisione della Cassazione

Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall'Inps. La Suprema Corte ha, infatti, richiamato un suo consolidato orientamento, frutto di diverse pronunce relative a fattispecie identiche, in base alle quali l'opposizione agli atti esecutivi del creditore che è stato riconosciuto tale in un titolo per crediti di lavoro non è disciplinata dal rito del lavoro ma da quello ordinario civile.

E questo perché la natura del credito è diversa da quella oggetto del titolo. Di conseguenza l'opponente avrebbe dovuto proporre le proprie ragioni attraverso un atto di citazione e non attraverso un ricorso. La notifica di tale atto introduttivo sarebbe dovuta essere comunicata entro l'ordinario termine fissato alla conclusione della fase sommaria di opposizione.

Nello specifico, il detto termine sarebbe spirato il 23 maggio 2015, mentre l'avvocato ha presentato l'atto introduttivo della fase di merito il 15 ottobre 2015.

Di conseguenza, le spese di lite devono essere poste a carico della parte intimata, cioè l'avvocato, anche perchè, fa notare la Corte di Cassazione, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa o resistere a quella avversa essendo perfettamente coscienti della infondatezza della domanda o dell'eccezione. E senza neanche aver utilizzato la normale diligenza per verificare la palese infondatezza della propria posizione. E questo nonostante i numerosissimi precedenti della stessa Corte di Cassazione nel senso descritto sopra.

E nonostante il fatto che a proporre tale tesi palesemente infondata sia stata una parte che svolge la professione di avvocato e che, quindi, dovrebbe essere quanto meno avvertita di tale orientamento giurisprudenziale. Per tali motivi la condotta della parte intimata, secondo il Supremo Collegio, costituisce quanto meno un'ipotesi di colpa grave e la stessa deve essere condannata d'ufficio, in base al disposto dell'articolo 96, comma 3, del Codice di Procedura Civile, al pagamento di una somma ulteriore determinata in maniera equitativa a favore dell'Inps come risarcimento del danno oltre, ovviamente, le spese di lite.