Autovelox irregolari e multe nulle: la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., con un'ordinanza del 7/8/2014, nella quale si riportava il caso di un automobilista che aveva adito il Giudice di Pace, il quale aveva rigettato il ricorso in opposizione al provvedimento del prefetto di Cuneo, che aveva respinto il ricorso in autotutela avverso il verbale della Polizia Stradale per violazione dell'art.
142 CdS. Anche in Appello i ricorrenti si vedevano respingere le proprie istanze per infondatezza dell'eccepita violazione.
Avverso la sentenza di Appello, proponevano ricorso per Cassazione: la Corte prende in esame il 3° e 4° motivo di ricorso ed in particolare la questione della necessaria verifica periodica degli autovelox e dei dispositivi predisposti all'accertamento e misurazione della velocità. Per la Corte di Cassazione, pertanto, bisognava porre al vaglio di legittimità costituzionale il dettato dell'art. 45 co. 8 Cds nella parte in cui esonera tali apparecchiature elettroniche dalla revisione periodica del loro funzionamento.
Con il 3° motivo di ricorso è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art.
4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 che prevedono la taratura periodica per i dispositivi di misurazione e rilevazione della velocità. Con il 4° motivo, invece, si lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
In realtà, era già stata affrontata dalla Corte Costituzionale la questione di legittimità della sopracitata norma del Codice della Strada, ma in passato non era stata ritenuta fondata per errata individuazione da parte del Giudice a quo.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, esprimendo forti dubbi sulla legittimità dell'art. 45 co. 8 CdS nella parte in cui consente - irragionevolmente - che i suddetti dispositivi elettronici possano essere utilizzati in base ad un loro presuntivo corretto funzionamento, anche a distanza di decenni e decenni ed il tutto grazie alla mera conformità del modello di omologazione.
In buona sostanza, se fino ad oggi la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che non vi è norma che imporrebbe l'obbligatorietà della taratura degli apparecchi elettronici, portando così al rigetto dei ricorsi basati sul difetto di taratura degli autovelox, con tale pronuncia si ribalta completamente questo orientamento, stabilendo che qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica subisce variazioni nel tempo, sia a causa dell'usura delle componenti interne, sia a causa di eventuali urti, sbalzi termici, ecc.
Insomma, per la Consulta è del tutto irragionevole consentire ai Comuni di non sottoporre a controlli e verifiche periodiche gli autovelox, i telelaser o photored ed altri strumenti elettronici di rilevazione della velocità, dichiarando illegittimo l'art.
45 del Codice della strada nella parte in cui esonera da tale obbligo.
Nulle, quindi, le multe fatte con gli autovelox mobili e tutti i dispositivi elettronici: la sentenza spiana la strada ad un fiume di ricorsi.