Il governo ha approvato il decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, chiamato anche come "manovra fiscale correttiva" dopo la richiesta di correzione dall'Unione Europea.

Vediamo in dettaglio alcuni dei punti trattati dal decreto in materia di Split Payment, Iva e istituto della MEDIAZIONE.

Blocco aumento Iva e Split Payment estesa

Ancora una volta le clausole nate con il governo Monti sono state rese inefficaci sull'imposta indiretta dell'Iva che sarebbe dovuta salire al 25 percento nell'anno 2018, al 25,40 percento nel 2019 e stabilizzarsi al 25 percento nel 2021.

Uguale situazione per l'aliquota Iva del 10 percento, sterilizzando il rialzo al 13 percento. L'art.17-ter del decreto Iva subisce una modifica ed introduce lo strumento dello split payment anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Tutti i professionisti sono quindi obbligati ad emettere fattura nei confronti della pubblica amministrazione in generale con l'applicazione della scissione dei pagamenti. Ricordiamo infatti che fino a oggi tali soggetti erano esclusi dalla disciplina.

Sempre in tema IVA viene inoltre ridotto il termine per l'esercizio della detrazione. Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti viene ridotto da due anni al "più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura".

Altre novità

Sale il prelievo sulle new slot al 19 percento, sulle VLT al 6 per cento. Le vincite al lotto vedono un aumento della ritenuta all'8 percento cosi come l'iposta sulla parte della vincita eccedente euro 500 sui giochi come win for life, superenalotto sale al 12 percento. In tema di espropriazione immobiliare con le modifiche introdotte l'agente della riscossione non può procedere se il valore dei beni tutti e non del singolo bene, risulta inferiore a 120.000 euro diminuito delle passività ipotecarie con priorità sul credito per il quale si procede.

Infine sale l'importo per l'obbligo alla Mediazione prima del normale processo tributario. Viene modificato l'art.17-bis comma 1 del d.lgs 546/1992 sulla mediazione. Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018 si dovrà ricorrere alla mediazione per le liti di valore non superiore a 50.000 euro, in luogo della vecchia disposizione che fissava il valore a 20.000 euro.