I dipendenti della Scuola che si dovessero assentare dal servizio per l'espletamento di una visita specialistica o per esami diagnostici, potranno chiedere la malattia anziché dover intaccare il monte delle ore per i permessi o i giorni di ferie.

La redazione di Blastingnews ne aveva dato notizia nella scorsa settimana, riportando la sentenza n. 5714 del 2015 del Tar del Lazio, pubblicata il 14 aprile scorso, con la quale il Tribunale amministrativo aveva annullato la circolare del ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia n. 2 del 2013.

La norma contenuta nella circolare, da subito battezzata come norma "antifannulloni", prevedeva che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per potersi sottoporre a visite o a terapie specialistiche o ad esami diagnostici dovessero utilizzare i permessi brevi retribuiti o i permessi personali ex articolo 18 del Ccnl dei ministeriali, ma non la malattia.

Nota Miur n. 7457 del 6 maggio: assenze per visite specialistiche, la certificazione del medico specialista, l'autodichiarazione in caso di rifiuto del medico

Il ministero dell'Istruzione si è adeguato di conseguenza alla sentenza del Tar del Lazio emanando la nota n. 7457 del 6 maggio 2015 con la quale il Ministero ha precisato che "le assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche devono essere ricondotte sempre alla disciplina di cui all'articolo 55 septies, co.

5-ter, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001". In base a questo articolo, contenuto nelle norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendente svolto presso la pubblica amministrazione, l'assenza dovrà essere giustificata tramite la presentazione dell'attestazione rilasciata dal medico ovvero dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la visita oppure la prestazione.

La circolare del Miur, che specifica l'immediata esecutività della sentenza del Tar Lazio, contiene un ulteriore aggravamento dell'onere di giustificazione: infatti, non è sufficiente il semplice certificato medico pur correttamente datato, ma è obbligatorio presentare l'attestazione del medico specialista sulla quale deve essere riportata anche l'ora della visita.

Tuttavia il dipendente non ha titolo a pretendere il rilascio di tale attestazione e dunque, nel caso in cui il medico si rifiuti, l'assente dovrà presentare un'autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per non incorrere nella responsabilità disciplinare. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli elementi necessari a descrivere il fatto.