La formazione obbligatoria dei docenti della scuola, introdotta con la legge 107/2015 al comma 124 dell'articolo 1, è già valida? Il dirigente scolastico, può pretendere in questo momento chi gli insegnanti della sua scuola seguano un qualche corso di formazione? Come spiega il sito La Tecnica della Scuola, per rispondere a questa domanda è sufficiente leggere quanto previsto dalla legge stessa che la dispone. Vediamo cosa viene detto e in che modo va intesa.
Legge 107 e formazione obbligatoria docenti nella scuola
La legge 107/2015 stabilisce che la formazione dei docenti di ruolo della scuola diventa obbligatoria, permanente e strutturale.
Però, specifica anche che questa è legata strettamente al Piano di formazione nazionale e al PTOF. Lo stesso comma chiarisce che il Piano di formazione viene adottato ogni tre anni tramite decreto ministeriale, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Al momento il decreto che definisce il Piano di Formazione nazionale non è ancora stato emanato, in quanto il Miur ci sta ancora lavorando su. Per cui la formazione non può ancora considerarsi obbligatoria, dato che è impossibile legarla a tale Piano nazionale, come stabilisce la legge. Considerati questi fattori, è facile dedurre che la fase attuale è una fase di transizione, in cui ancora nessun DS può obbligare i docenti di ruolo a nessun tipo di formazione.
Ma la formazione può essere anche legata al PTOF e prevista da questo. Se è così, in armonia con la legge 107, questa diventa obbligatoria. In conclusione possiamo affermare che, se il collegio docenti inserisce attività di formazione richieste per tutti i docenti nel PTOF, queste devono considerarsi come obbligatorie già da subito. In caso contrario, la formazione obbligatoria ai sensi della legge 107, non può ancora essere imposta, in quanto manca il decreto che definisce il Piano di formazione Nazionale. Resta aggiornato sul tema della scuola, cliccando il tasto Segui in alto per conoscere tutte le ultime notizie.