Torniamo a parlare di Pensioni anticipate facendo il punto della situazione su R.I.T.A., la rendita integrativa temporanea che potrà essere erogata dai fondi pensione ai sottoscrittori che ne faranno richiesta. Nel corso degli ultimi giorni sono arrivate importanti precisazioni sia dalla Presidenza del Consiglio che dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Vediamo insieme quali saranno i meccanismi di funzionamento di questo nuovo istituto, che agiràin tandem con l'APE per offrire ai lavoratori un ponte di garanzia verso l'accesso all'Inpsfinoalla maturazione dei requisiti ordinari di quiescenza.
Pensioni anticipate e RITA: le ultime notizie rilasciate dal Governo
Partiamo dal nuovo dossier rilasciato dal Governo sul pacchetto pensioni: all'interno del documento si illustranoi criteri di accesso previsticonla Legge di Bilancio 2017, allo stato della sua ultima stesura. La R.i.t.a. spetterà a "tutti i lavoratori con più di 63 anniaderenti ad un fondo integrativo qualora siano a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia" e che avranno maturato i requisiti dell'APE. Nella pratica, si aprirà la possibilità di fruire di una parte o della totalità del montante accumulato nel fondo. Si otterrà quindi una rendita mensile che però non sarà corrisposta sulla base dei coefficienti di conversione (come invece riportato da molti articoli apparsi recentemente sull'argomento), ma attraverso la suddivisione del capitale in quote corrispondenti ai mesi di fruizione della misura.
Si tratta quindi diun riscatto anticipato della quotaparte del montante accumulato, che viene corrisposto come una rendita temporanea e fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. Con il vantaggio di poter fruire di importanti agevolazioni fiscali, ovvero l'imposta sostitutiva da un minimo del 9% ad un massimo del 15%.
RITA 2017: l'opinione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e le critiche al legame con l'APE
In merito alla nuova rendita integrativa che sarà offerta dai Fondi Pensione a partire dal 2017, sono arrivati alcuni interessanti commenti anche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. "La stima ufficiale degli effetti diRITA è di difficile valutabilità poiché la relazione tecnica omette ipotesi importanti come, ad esempio, la quota del montante che i richiedenti decidono di trasformare in rendita anticipata", si legge all'interno della relazione indirizzata alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.
"Il disaccoppiamento dei requisiti di accesso alle prestazioni tra pilastro pubblico e pilastri privati derivante da questa misura è un elemento positivo che, aumentando sia la specializzazione funzionale dei pilastri sia le possibilità di scelta del lavoratore, favorisce uno sviluppo organico e bilanciato dei vari strumenti di preparazione dei redditi per la quiescenza". Nonostante queste premesse, per l'UpB "va rilevato che la RITA costituisce una misura temporanea e sperimentale (valida per un biennio), accessibile solo ai 21 lavoratori eligibili per l’APE e non alla generalità degli iscritti a forme di previdenza complementare".
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