Arrivano importanti novità in merito al riconoscimento della possibilità di cumulo in relazione alla tredicesima mensilità, per quanto concerne coloro che si trovano a cumulare i propri redditi lavorativi con quelli di natura previdenziale. I pensionati che percepiscono redditi da lavoro potranno quindi fruire della mensilità, nonostante la prassi adottata fino ad oggi. La misura risulta valida per tutti coloro che ricevono un assegno gestito dall'AGO, così come specificato all'interno della circolare Inps n. 195 del 2016, contenente per oggetto la "corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su Pensioni percepite in costanza di attività lavorativa".
All'interno della comunicazione si fa riferimento all'illegittimità sancita dalla Consulta attraverso le sentenze 203/1992 e 566/1989. Vediamo insieme di cosa si tratta nel nostro nuovo articolo di approfondimento sui meccanismi di funzionamento delle pensioni pubbliche.
Pensioni, 13ma e illegittimità costituzionale dell'articolo 97
Stante la situazione appena descritta, il riferimento va in particolare all'illegittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1: visto che "il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”. L'Inps ribadisce quindi anche l'incostituzionalità dell'articolo 99, quinto comma, considerando che a livello legislativo non si è fissato "il limite dell’emolumento" a cui fare riferimento.
Diventa impossibile quindi capire a quale livello fare riferimento, fatto che deve fare considerare come possibile "il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e la retribuzione". Ne consegue che l'istituto pubblico di previdenza ha deciso di dare seguito alla vicenda adottando una soluzione amministrativa, riconoscendo di fatto gli emolumenti in tutti i casi e nello specifico anche qualora risultino in essere ricorsi diretti degli interessati.
Cumulo tredicesima e redditi da lavoro: soluzione condivisa dal MdL
Secondo quanto si apprende all'intero della stessa circolare, la nuova presa di posizione dell'Inps resta condivisa anche dal MdL, visto che non sono intercorsi nel frattempo altri interventi legislativi al riguardo. In base a questo presupposto tecnico, secondo il Ministero l'adozione della nuova interpretazione da parte dell'Inps "non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti in oggetto", visto che "le norme relative all’incumulabità" risultano obsolete se confrontate con la nuova normativa di settore, che "ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente".
A partire dalla data di diffusione della nuova circolare, resta quindi inteso che verranno pagati integralmente ai pensionati dell'AGO tutti gli emolumenti appena evidenziati. Ai lavoratori è chiesto di effettuare la domanda presso la propria sede Inps o il patronato di riferimento, mentre l'ente gestirà la pratica accreditando gli importi previsti assieme ad eventuali interessi e rivalutazioni. Per le pendenze, il riconoscimento del dovuto avverrà nei limiti della prescrizione.
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