Il nuovo contratto integrativo per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/8 sta per essere siglato: dopo l'ok del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Funzione Pubblica, verrà apposta la firma sul testo che regolerà i trasferimenti dei docenti per l'anno prossimo. Mettendo da parte il discorso relativo alla procedura riguardante il passaggio dei docenti da ambito a Scuola, ricordiamo che il nuovo CCNI avrà validità annuale, quindi solo per il 2017/2018.

Ne deriva che la domanda di mobilità che verrà presentata da migliaia di docenti la prossima primavera può benissimo considerarsi come l'ultimo 'treno' per riuscire ad ottenere il trasferimento vicino a casa.

Diventa molto importante, di conseguenza, conoscere quali sono le precedenze valide stabilite dal nuovo contratto integrativo 2017/8.

Mobilità 2017/2018: come ottenere il trasferimento in funzione delle precedenze

In ordine di priorità, l'elenco delle precedenze annovera:

  • la disabilità e i gravi motivi di salute (vedi ad esempio docenti non vedenti e personale emodializzato);
  • abbiamo poi il personale che sia stato oggetto di trasferimento d'ufficio negli ultimi 8 anni e che intende richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  • In terzo luogo, troviamo il personale con disabilità e coloro che necessitano di particolari cure continuative, come ad esempio la chemioterapia: tra questi, anche i disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92 e il personale appartenente alle categorie indicate dal comma 6, articolo 33 della medesima legge;
  • Proseguendo, troviamo la precedenza per l'assistenza al coniuge e al figlio con disabilità (articolo 3, comma 3 legge 104/92), oltre che l'assistenza prestata dal figlio in qualità di referente unico al genitore con disabilità oltre all'assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
  • Precedenza anche al personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni e che possiede titolo per presentare domanda di rientro nel comune di precedente titolarità o, nel caso in cui non esistano posti richiedibili in quel determinato comune, in quello più vicino secondo le tabelle di vicinorietà;
  • Precedenza al personale coniuge di militare o di categoria equiparata secondo quanto disposto dall’articolo 17, legge 28.07.1999 numero 266 e dall’articolo 2, legge 29/03/2001 numero 86;
  • Personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali secondo quanto indicato dalla legge 3.8.1999, numero 265 e dal Decreto Legislativo 18/08/2000 numero 267;
  • Personale che riprende il proprio servizio al termine dell’aspettativa sindacale (si veda il C.C.N.Q.del 7/8/1998).

E' importante sottolineare come le precedenze sopra elencate siano valide sia per coloro che intendono presentare domanda di mobilità per ottenere il trasferimento su scuola, sia per coloro che, invece, intendono ottenere il trasferimento su ambito territoriale.