Con l'entrata in vigore della riforma della Pubblica Amministrazione del ministro Madia, cambiano anche le regole del licenziamento, del reintegro e del risarcimento in caso di illegittimità. La nuova disciplina sul licenziamento, infatti, parte dal 22 giugno 2017 e la riforma del pubblico impiego ha stabilito un tetto di 24 mensilità per il risarcimento. Agli statali, in attesa del rinnovo dei contratti che fisserà nuovi obblighi disciplinari, sono destinate regole diverse dal settore privato: mantengono, infatti, l'articolo 18 nella disciplina previgente la riforma Fornero (legge 92 del 2012) e non rientrano, pertanto, nella casistica dei contratti a tutele crescenti, ma occorre fare una distinzione tra i licenziamenti avvenuti prima della riforma Pa della Madia e la disciplina successiva.

Riforma PA Madia 2017, licenziamento statali

Infatti, con la riforma del pubblico impiego, gli statali rientrano in un novero dedicato di casistiche di licenziamento, di risarcimento e reintegro. Punto fisso della riforma è che, in ogni modo, nel caso in cui il licenziamento venga giudicato discriminatorio, scatta il reintegro sul posto di lavoro. Il risarcimento del danno spettante al lavoratore statale sarà pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno in cui sia avvenuto il licenziamento illegittimo fino alla ripresa del servizio stesso. Rientrano in questo caso anche i licenziamenti avvenuti in caso di matrimonio o in costanza di maternità. Da questa tipologia di licenziamento, la riforma della Pubblica amministrazione della Madia distingue, proprio da dieci giorni, il licenziamento per motivi disciplinari od economici sanzionabile per giusta causa, per motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo.

Riforma PA Madia 2017, chi sono i licenziabili?

In conseguenza della riforma della Pubblica amministrazione, per i licenziamenti economici o disciplinari, non si applicheranno le norme comprese nei contratti a tutele crescenti, con la distinzione operata tra i vecchi assunti e i nuovi assunti. Per gli statali la discriminante sarà, invece, il licenziamento fatto prima del decreto di riforma della Madia o dopo: infatti, in caso di licenziamento intimato precedentemente, si applicheranno le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto, mentre per i licenziamenti avvenuti dopo la riforma Madia la disciplina di riferimento sarà l'articolo 18 nella versione precedente alla riforma Fornero, ma con risarcimento massimo fino a 24 mensilità.