Oggi si può scrivere quasi la parola fine alla frequenteomofobiache ha caratterizzato gli ultimi tempi. Sono state approvate le Unioni civili:c'è stato il Sì della Camera alla fiducia (solo 2 astenuti). Renzi ha manifestato la sua soddisfazione, ponendo in rilievo la libertà raggiunta: una festa liberatoria. L'Italia si è uniformata agli altri Stati, mettendosi al passo con le linee guida di un buon governo e di una efficiente amministrazione, rispecchiante i veri, concreti e attuali bisogni di tutti i cittadini.

Il testo di legge (ddl Cirinnà) prevede essenzialmente il riconoscimento di due istituti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze tra persone di sesso opposte, dunque etero.

Le novità sono ispirate ad una vera e propria applicazione analogica delle norme facenti parte del codice civile, disciplinanti il matrimonio alle due presenti fattispecie. Ci troviamo, quindi, di fronte a tre ipotesi di possibili unioni, accomunate dal medesimo comune denominatore, basato sull'assistenza e sul rispetto reciproco. Naturalmente ci sono alcune differenze che sanciscono la minore o maggiore difformità dall'originario schema legale assunto a punto di riferimento.

Novità e limitazioni

Il ddl conferma il riconoscimento del matrimonio contratto all'estero da due persone dello stesso sesso. Allo stesso tempo, ritiene valido quello in cui uno dei due abbia modificato in senso estetico il proprio orientamento sessuale: in Italia, potranno essere celebrati dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Viene sottolineato espressamente che i diritti e i doveri sono i medesimi delle coppie unite in matrimonio, così come disciplinato dalle norme di legislazione ordinaria. Tra le rilevanti novità, meritano una dovuta segnalazione la reversibilità della pensione e il subentro nel contratto di locazione. Per quanto concerne le esclusioni, l'unica contemplata dalla legge riguarda la mancata possibilità di adottare bambini.

A marcare il carattere incisivo del divieto, sovviene anche la negazione dell'adozione di un minore già riconosciuto come figlio da uno dei due individui della coppia.

Le parti possono decidere di assumere un cognome comune, così da essere identificate dall'esterno quale nucleo familiare ben inserito nel contesto. Inoltre possono fissare l'indirizzo della residenza familiare, con conseguente possibilità di scegliere come regime la comunione dei beni, salvo diversa volontà espressa.

Convivenze per le coppie etero

Per le coppie etero, invece, nascono le vere e proprie convivenze, termine fino ad ora solo fattuale. Tuttavia, non vi è una pienezza assoluta di similitudine con i diritti e gli obblighi previsti per il matrimonio. Gli obblighi sono di intensità minore, e manca il diritto alla reversibilità. In caso di morte, è previsto il diritto in capo all'altro partner di subentrare nel contratto di affitto. Se invece il deceduto è proprietario dell'immobile, il superstite può continuarci a vivere per un massimo di cinque anni. Per l'eventuale scioglimento, si applicano le disposizioni del divorzio, escluso il periodo di separazione. Dopo aver affrontato la disamina delle principali novità, può pacificamente affermarsi che il Governo ha fatto un passo in avanti, mostrando aperture mentali e dando una risposta a tutti. Tuttavia, la sua politica di direzione della famiglia si concentra ancora solo ed esclusivamente sulmatrimonio, inteso come atto e come rapporto.