Tutti i collaboratori domestici, siano essi colf, badanti, baby sitter, dog sitter, sono obbligati a dichiarare i redditi percepiti nello svolgimento di un regolare rapporto di lavoro. L'obbligo scatta al superamento della soglia minima di € 8000,00 lordi all'anno. Chi non dichiara, pur essendone obbligato, incorre nelle sanzioni previste dallo Stato.

Cosa fare prima di presentare la dichiarazione dei propri redditi

Affinché possa dichiarare quanto percepito il lavoratore domestico deve richiedere al suo datore di lavoro:

  • la certificazione sostitutiva CUD, ossia il riepilogo attestante ciò che è stato percepito come stipendio e del totale dei contributi a carico del lavoratore domestico. Generalmente esso va richiesto entro il 31 marzo di ogni anno contestualmente oppure, in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro entro 30 giorni dall'evento
  • i talloncini che si trovano allegato al bollettino MAV attestanti il pagamento dei contributi dell'anno di riferimento all'Inps.

Quale modello presentare

Secondo l'Art.

4 del D.P.R. 322/98 il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d'imposta poiché non effettua alcuna trattenuta fiscale sullo stipendio erogato al lavoratore domestico. Per effetto di ciò quest'ultimo non versa alcuna imposta allo Stato e dovrà pertanto calcolarle a conguaglio in sede di dichiarazione.

Il lavoratore domestico dovrà presentare:

  • il modello 730 senza sostituto o speciale nel caso in cui non si abbia un altro datore di lavoro oltre a quello domestico.
  • il modello 730 ordinario, oltre al rapporto di lavoro domestico si possiede un contratto di lavoro subordinato e dunque un sostituto d'imposta;
  • il modello Unico Persone Fisiche. Anche in questo caso per i debiti e crediti d'imposta risultanti dal conguaglio fiscale si dovranno versare o chiedere a rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Anche ai lavoratori domestici spetta il riconoscimento del bonus Renzi, essendo, lo stipendio percepito considerato dallo Stato quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Tele recupero può ottenersi solo ed esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e se i propri redditi superano la soglia di € 8060,00 nell'anno.

Quando presentarlo

Sono diverse le scadenze per dichiarare i propri redditi e nello specifico per l'anno in corso sono:

  • 30 giugno 2017 per i lavoratori domestici che compilano da se il modello e lo inviano tramite servizio postale. Questa possibilità è riservata a coloro sebbene abbiamo i requisiti per dichiarare attraverso il modello 730 ordinario non hanno un sostituto d'imposta;
  • il 7 luglio 2017 per i collaboratori che decidono di utilizzare il modello 730 ordinario ed il modello 730 speciale ovvero quello senza sostituto d'imposta;
  • 30 settembre 2017 per l'invio all'Agenzia delle Entrate del modello Unico 2017. In questo caso la trasmissione può effettuarsi per mezzo di un intermediario abilitato, rivolgendosi ad un professionista o ad un centro elaborazioni dati.