Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto dell’IMU 2018, che quest’anno scade il 18 giugno. Due giorni in più per il versamento, atteso che la classica scadenza prevista per il giorno 16 cade di sabato, e pertanto viene prorogata al primo giorno seguente non festivo. Anche per il saldo la scadenza sarà posticipata, questa volta di un solo giorno, poiché il 16 dicembre cade di domenica e pertanto la seconda rata dell’IMU dovrà essere pagata entro il 17 dicembre.

La disciplina dell’IMU

Nata nel 2012, per sostituire l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), l’IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, si applica sui redditi fondiari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

L’imposta, relativamente ai redditi degli immobili non locati, sostituisce anche l’Irpef e le addizionali regionali e comunali. Eccezione fanno gli immobili ad uso abitativo ubicati nel comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, in tal caso il reddito fondiario concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

Dopo la legge n. 147 del 2013, ovvero la cosiddetta Legge di stabilità del 2014, l’IMU è diventata la componente patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), i cui termini di scadenza dei versamenti sono i medesimi dell’IMU, e la TARI, ovvero la tassa sui rifiuti.

I soggetti obbligati al pagamento

I soggetti che entro il 18 giugno devono versare l’acconto dell’IMU sono proprietari e titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie e enfiteusi sugli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nel limite di un'unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie), che dal 2013 sono esenti.

Tale esenzione non riguarda però le abitazioni “di lusso” ovvero accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per questi immobili ogni comune provvede alla definizione di aliquote ridotte e detrazioni, rispetto all’aliquota che si applica alle seconde case.

L’aliquota ordinaria può oscillare dallo 0,46% all’1,06%, mentre per le abitazioni di lusso, va dallo 0,2% allo 0,6%. In quest’ultimo caso il comune deve prevedere una detrazione d’imposta di almeno 200 Euro.

Il calcolo dell’acconto IMU 2018

L’IMU, così come la TASI, è un’imposta che il cittadino deve versare in autoliquidazione, ovvero non riceve nessun avviso di pagamento. Pertanto il contribuente è tenuto a calcolare e versare l’imposta corretta, pena l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento.

Diverse sono le soluzioni presenti online per un calcolo assistito dell’importo da versare, ma preliminarmente all’utilizzo di tali applicativi è necessario procurarsi le rendite aggiornate degli immobili che scontano l’imposta e il valore delle aree edificabili al 1° gennaio dell’anno in corso.

Successivamente occorrerà verificare che il comune, ove sono ubicati gli immobili, abbia o meno deliberato le aliquote per il 2018. In caso contrario, solo per l’acconto, andranno utilizzare le aliquote deliberate per il 2017, salvo conguagliare il tutto nel versamento del saldo di dicembre.

A questo punto bisogna calcolare la base imponibile che per i fabbricati è determinata applicando al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 135 il reddito dominicale rivalutato del 25%, mentre per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’importo da versare per la prima rata dell’IMU sarà pari al 50% dell’imposta calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota corrispondente e rapportando il valore ottenuto per la percentuale e periodo di possesso nell’anno.

Sono esenti da questa imposta i fabbricati costruiti e invenduti, ovvero i cosiddetti beni merce, i fabbricati rurali strumentali. Esenti anche i terreni ubicati nei comuni cosiddetti “montani” e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, indipendentemente dalla loro ubicazione.