L'ordinamento fiscale italiano è forse uno dei più complessi al mondo. Per questo può capitare che determinate fattispecie giuridiche, molto simili tra loro o perfino collegate, siano disciplinate in maniera differente anche per quanto riguarda, soprattutto, l'aspetto sanzionatorio. E' quanto avviene, ad esempio, con le soglie di punibilità dei reati tributari. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell'argomento con la Sentenza n° 39960 della Terza Sezione Penale depositata in Cancelleria ieri 30 settembre 2019. In estrema sintesi, il Supremo Collegio che vi sia una differenza di gravità tra i reati di omessa dichiarazione ed omessi versamenti, il che rende perfettamente lecite e giustificabili le differenti sanzioni stabilite dal legislatore per le due fattispecie di reato.
I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte
La Suprema Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso presentato da un contribuente che era stato condannato in primo grado per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disciplinato dall' articolo 5 del Decreto legislativo 74/2000. L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, infatti, utilizzando lo strumento dello spesometro aveva accertato un evasione fiscale Iva per quasi 100.000 euro. La sentenza di condanna era stata confermata anche dalla Corte d'Appello territorialmente competente. Di conseguenza, il contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione contro la stessa.
Attraverso il proprio difensore di fiducia il contribuente ha affermato, innanzitutto, che il giudizio di secondo grado doveva considerarsi radicalmente nullo in quanto non gli sarebbe stato notificato al proprio domicilio l'atto di citazione relativo.
Questo era stato notificato presso lo studio dell'avvocato difensore del contribuente, il quale avrebbe dichiarato al momento di accettare il mandato difensivo che non avrebbe accettato notifiche dirette all'imputato. Inoltre, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nell'applicare la soglia di punibilità di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 74/2000. Infatti, la Corte d'Appello e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate avrebbero tenuto conto, nella loro analisi dello spesometro dell'impresa, solo delle fatture di vendita e non anche di quelle di acquisto. Se si fosse tenuto conto di queste ultime, è il ragionamento della difesa del contribuente, a causa della compensazione tra Iva a debito e Iva a credito, non si sarebbero superate le soglie di punibilità evitando così il giudizio penale.
Nello stesso tempo, non sarebbe stato dimostrato secondo la difesa dell'imputato, il cosiddetto dolo specifico. Infine, il contribuente ricorrente ha proposto ricorso per questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del Decreto legislativo 74/2000, in quanto sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Infatti, il ricorrente ha rilevato come siano state stabilite delle soglie di punibilità differenti per delle condotte sostanzialmente identiche poste a tutela dello stesso bene giuridico.
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Infatti, relativamente alla mancata notifica dell'atto di citazione presso l'abitazione del contribuente, il giudice di legittimità ha fatto immediatamente notare che dalla documentazione depositata è possibile evincere che la notifica sia stata tentata presso il domicilio del contribuente il 5 ottobre 2018.
Non essendo stato trovato nessuno, si è proceduto in base al disposto dell' articolo 157, comma 8, del Codice di Procedura Penale al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale, alla pubblicazione del relativo avviso sulla porta dell'abitazione del contribuente e della comunicazione dell'avvenuto deposito allo stesso a mezzo di lettera raccomandata. Ma l'ufficio postale ha dichiarato il destinatario sconosciuto. Di conseguenza e correttamente, in base a quanto disposto dall'articolo 161, comma 4, del Codice di Procedura Penale, si è provveduto ad effettuare la notifica presso il difensore dell'imputato.
In quanto al secondo motivo di ricorso, e cioè che non si sarebbe tenuto conto anche delle fatture di acquisto ma solo di quelle di vendita per determinare la soglia di punibilità , la Corte di Cassazione lo ha giudicato inammissibile in quanto tale doglianza non sarebbe stata presentata nel corso del giudizio di merito.
Questo consente al giudice di legittimità di ribadire un orientamento giuridico oramai consolidato in base al quale se nel giudizio di cassazione viene sollevata la questione del mancato esame di una questione da parte del giudice di secondo grado è necessario procedere preliminarmente al riepilogo di tutti i motivi di gravame che hanno proposto tale doglianza. Se questo non avviene, continua la Suprema Corte, si deve presumere che il motivo sia addotto per la prima volta in sede di giudizio di cassazione rendendolo, quindi, inammissibile. Inoltre, nel caso specifico, alla Corte non è stato fornito alcun documento che possa provare con ragionevole certezza quanto sostenuto da parte ricorrente, cioè le fatture d'acquisto da cui dedurre l'eventuale Iva a credito.
Nello stesso tempo, la parte ricorrente non ha proposto alcun motivo specifico per confutare l'intento evasivo presupposto dal superamento della soglia di punibilità.
Infine, per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del Decreto legislativo 74/2000, per la Corte di Cassazione essa è manifestamente infondata. Innanzi tutto, la Corte rileva come il ricorrente abbia presentato delle scarne argomentazioni per sostenere la questione di legittimità. Non solo ma avrebbe commesso un errore di confusione facendo riferimento diretto all'articolo 8 relativo a emissione di fatture per operazioni inesistenti del Decreto legislativo 74/2000, mentre in realtà voleva fare riferimento, molto più probabilmente, all'articolo 10 ter relativo all'omesso versamento Iva.
Comunque, la Corte fa notare come entrambe le disposizioni fanno riferimento alla tutela dell'interesse dell'Erario al versamento delle imposte. Ma, ovviamente, non c'è dubbio che l'omissione della dichiarazione sia da considerare una violazione ben più grave dell'omissione del versamento. Questo in quanto la prima omissione obbliga lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate, ad attuare tutta una serie di procedure per l'accertamento della base imponibile e delle imposte dovute che non è sempre facile determinare. Di conseguenza, le diverse soglie di punibilità sono perfettamente giustificate.