A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche, la Scuola si sta adoperando mediante attività di didattica a distanza, una mera sperimentazione sociale inserita in un quadro normativo poco chiaro, anzi per alcune situazioni inesistente, che comporta varie problematiche. E' opportuno rammentare, comunque, che lo Stato di diritto non è sospeso nemmeno all'interno della scuola, sebbene ci si trovi dinnanzi ad un'emergenza epidemiologica nazionale senza precedenti nella storia recente.
Didattica a distanza, nessun provvedimento che la equipara alla ordinaria
Si è dunque davanti ad una tipica sospensione delle attività didattiche sebbene il periodo di fermo sia certamente più prolungato del consueto. Il Ministero della Pubblica istruzione ha ad ogni modo rilasciato delle note relative alla sospensione delle attività didattiche, cosa che non significa però sospensione delle lezioni: istituti scolastici e segreterie resteranno dunque operativi per erogare e prestare i propri servizi. Non esiste, dunque, alcun provvedimento normativo, fonte di legge o atto primario che possa equiparare le lezioni ordinarie a quelle della didattica a distanza. Nessun obbligo e dovere evidentemente per i docenti di rispettare l'orario di lavoro o di apporre la firma sul registro elettronico.
Se il Dirigente scolastico imponesse questi atti andrebbero considerati illegittimi.
Didattica a distanza, obbligo per il Dirigente scolastico di monitorare l'attività svolta dai docenti sul registro elettronico
Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di monitorare sul proprio registro elettronico l'attività svolta dai docenti e attivare modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle lezioni con particolare attenzione rivolta agli alunni e studenti con disabilità.
I docenti potranno però stabilire le metodologie da utilizzare senza che queste vengano imposte, altrimenti verrebbe violata la loro libertà di insegnamento. Gli insegnanti devono dunque riprogettare la propria tecnica di insegnamento con modalità a distanza 'evidenziando i materiali di studio impiegati e spiegando il modo in cui vengono gestiti gli studenti' per poi depositare la progettazione relativa al periodo di sospensione agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.
La documentazione dovrà essere inviata dunque al Dirigente scolastico in modalità telematica: quest'ultimo reca il dovere di monitorare, che non vuol dire controllare, ma disporre di uno strumento di verifica attraverso il quale poter coordinare le risorse professionali dell'istituzione scolastica nel rispetto dei diritti dei docenti e degli studenti, senza effettuare dunque un controllo generalizzato dei lavoratori che ne violerebbe la libertà di esercizio della professione stessa. La pubblicazione sulla bacheca del sito della scuola delle attività a distanza svolta dai docenti potrà essere dunque considerata illegittima e atta ad esercitare un controllo generalizzato nei confronti delle attività della Pubblica amministrazione oltre che degli stessi docenti assolutamente non consentito.
Le attestazioni delle attività didattiche eseguite vanno considerate a tutti gli effetti atti pubblici, redatti da pubblico ufficiale quali gli insegnanti sono, e non possono essere divulgati nè diffusi su alcun sito internet o presso altro mezzo.