In questi ultimi anni numerosi incidenti stradali, anche molto gravi, hanno riempito le pagine di cronaca nera dei quotidiani italiani. L'elevato allarme sociale generato da queste tragedie quasi quotidiane ha spinto il Legislatore italiano, da una parte a ideare una nuova fattispecie di reato quello da omicidio da incidente stradale e dall'altra ad inasprire, conseguentemente, le pene legate alle conseguenze causate alle vittime e ad altri da questi eventi dannosi. Ora la Corte Costituzionale, con la Sentenza n° 248/2020 depositata ieri 25 novembre 2020 ha chiarito che non è incostituzionale procedere d'ufficio contro i responsabili di incidenti stradali per ave causato a terzi lesioni gravi o gravissime.

Incidenti stradali, la questione posta alla Consulta

I giudici della Corte Costituzionale si sono trovati di fronte a questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 10 aprile 2018 n° 36 recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, tra cui quelli relativi agli incidenti stradali, e quanto disposto dall'articolo 590 bis del Codice Penale, recante disposizioni in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime. La questione di legittimità costituzionale della possibilità di procedere d'ufficio contro i responsabili degli incidenti stradali era stata portata all'attenzione della Consulta, in tempi molto ravvicinati, contemporaneamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso, dal Tribunale ordinario di Milano e dal Tribunale ordinario di Pisa.

Incidenti stradali, le norme violate secondo i tre tribunali

Il Gip del Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento al Decreto legislativo 10 aprile 2018 n° 36 nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni gravi o gravissime, derivanti da incidenti stradali, previsto dall'articolo 590 bis del Codice penale.

Per tale giudice tale norma contrastava con gli articoli 76 e 77, primo comma, 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Il Tribunale di Milano, invece, ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale sempre in riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo n° 36 del 2018, ma in contrasto in primo luogo con l'articolo 76 della Costituzione, e questo perché il decreto del governo avrebbe omesso di prevedere la procedibilità a querela contro i responsabili degli incidenti stradali che causino danni alle persone non rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 1, comma 16, lettera a).

E in secondo luogo anche con l'articolo 24 della Costituzione, in quanto prevedendo la procedibilità d'ufficio contro il delitto di lesioni gravi o gravissime da incidenti stradali si sarebbe leso anche il diritto di difesa dell'imputato.Infatti, il decreto legislativo n°36/2018 impedirebbe all'imputato di accedere all'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie disciplinato dall'articolo 162-ter del Codice Penale. Non solo, ma il tribunale di Milano evidenzia come anche la persona offesa dovrebbe attendere la conclusione del processo per poter veder risarcito il danno subito attraverso l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Infine il Tribunale di Pisa ha sollevato la medesima questione di legittimità in riferimento al disposto dell'articolo 590-bis del Codice penale, perché in evidente contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravi dalle ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo 590-bis del codice penale.

Il riferimento è a coloro che causano incidenti stradali perché in stato di ebrezza, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Incidenti stradali, la decisione della Consulta

Per motivare la propria decisione di mancata illegittimità costituzionale della procedibilità d'ufficio contro il delitto di lesioni personali gravi o gravissime derivanti da incidenti stradali, la Corte Costituzionale ha richiamato quanto perseguito dal Legislatore con la Legge 23 marzo 2016 n° 41, con la quale è stato istituito il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali. Tale legge ha previsto la procedibilità d'ufficio sia per le lesioni derivate da condotte meno gravi poste in essere durante la circolazione stradale, sia quelle per le quali sono previste aggravanti nei commi successivi dello stesso articolo.

Su tale disciplina della procedibilità d'ufficio, fa notare la Corte Costituzionale, non ha inciso il successivo decreto legislativo n°36/2018.

La Consulta, poi, evidenzia come già nella sua Sentenza n° 223 del 2019 era stato esaminata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 36/2018 in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, concludendo che il Governo non aveva travalicato i confini della delega conferitagli dal Parlamento. La Consulta ritiene che la gran parte delle questioni poste dai tre Tribunali di merito siano ancillari rispetto a quella sinteticamente descritta poco sopra.

D'altra parte la Consulta ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale posta dal Tribunale di Pisa in merito alla mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell'articolo 590-bis, cioè in riferimento alla guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Corte ha osservato che le ipotesi di lesioni stradali previste dal primo comma dell’articolo 590-bis del Codice penale, pur potendo determinare gravi danni all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, caratterizzate “dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”. In questi casi, è ragionevole secondo la Corte Costituzionale dubitare della necessità di celebrare il processo penale. Cosa, invece, del tutto necessaria quando vengano poste in essere circostanze aggravanti come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Di conseguenza, anche se la scelta legislativa, dal punto di vista della Corte Costituzionale, non possa essere ritenuta manifestamente anticostituzionale o illegittima, tuttavia la Consulta rivolge al Legislatore l'invito ad un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni derivanti da incidenti stradali.