Equitalia in genere e tutte le società di recupero crediti devono rispettare dei limiti nei casi in cui procedano al pignoramento di conti correnti sui quali viene accreditata la pensione o lo stipendio. Infatti come già enunciato in un precedente articolo se il pignoramento viene notificato prima dell’accredito della pensione la banca potrà bloccare una somma che corrisponde a 1345,56 euro. Se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o dopo, il pignoramento non può essere superiore ad 1/5. Per quanto riguarda il pignoramento di un conto corrente cointestato invece il creditore può anche procedere ma nei limiti del 50%.

Quando il contribuente riceve la notifica più pignoramenti, il successivo diventa operativo solo dopo che quello precedente sia stato completamente saldato. Nel caso in cui concorrono più pignoramenti ciascuno avente ad oggetto un credito di natura diversa (ed esempio crediti privati, crediti per tasse e crediti per alimenti) essi possono avvenire anche contemporaneamente, superando quindi il limite di 1/5, sempre che la somma di tali pignoramenti non riduca lo stipendio ad oltre la metà.

Pignoramento notificato al datore di lavoro dell'azienda

L’individuazione dei limiti entro cui può esser pignorato lo stipendio non può prescindere dalla distinzione delle ipotesi in cui la notifica dello stesso viene fatta al datore di lavoro o alla banca.

Tali informazioni sono reperibili facilmente nella tradizionale busta verde degli atti giudiziari: in essa è riportato il nome del terzo pignorato, ossia l’azienda presso cui si presta lavoro o la banca. Nel 1^ caso il datore di lavoro comunicherà poi al creditore pignorante che il più delle volte è Equitalia, con raccomandata A/R o PEC, se il dipendente è in credito di somme di denaro.

Tale comunicazione verrà esaminata anche dai magistrati poichè il datore di lavoro viene citato a comparire in un’udienza innanzi al Tribunale civile. Solo dopo il rilascio di una dichiarazione positiva dell’esistenza del credito da parte dello stesso, il Tribunale con ordinanza autorizza il pignoramento. Il datore di lavoro, dopo l’autorizzazione, sarà obbligato per legge a trattenere 1/5 dello stipendio al netto delle trattenute di legge, versandolo direttamente al creditore.

Tale discorso può essere applicato anche al TFR. Eventuali cessioni del quinto fatte volontariamente dal lavoratore in favore di banche o finanziarie devono escludersi dal calcolo del dello stipendio. Il calcolo che bisogna effettuare consiste sarà: emolumento netto – importi di cui alla cessione. Il risultato rappresenta la somma sulla quale calcolare il 5° pignorabile. La fine del rapporto di lavoro determina l’automatica cessazione del pignoramento qualora il datore di lavoro dovesse effettuare ancora le trattenute sullo stipendio. Se il dipendente viene assunto in un’altra azienda, il pignoramento deve essere sempre rinnovato.

Limiti previsti per il pignoramento notificato alla banca

Nel caso di pignoramento notificato alla banca esso viene notificato sia alla banca sia al debitore.

Dopo la notifica scatta quindi il pignoramento sul conto corrente che sia che contenga somme depositate, sia che contenga di redditi di lavoro dipendente, non può essere mai integrale. Sono infatti previste delle regole: la legge dispone che sono pignorabili solo le somme superiori a 1.345,56 euro ovvero le somme pari a 3 volte l’assegno sociale. Qualora dopo la notifica del pignoramento non dovessero esserci somme sul c.c. o ci sono depositati solo 1.300 il pignoramento si chiude con esito negativo. Le successive mensilità accreditate a titolo di stipendi sul c.c. sono soggette a pignoramento nel rispetto dei limiti di 1/5.Per ulteriori aggiornamenti sul tema potete premere il tasto Segui acccanto al nome.