Pubblicata la versione definitiva dell'addendum alle linee guida BCE per gestione dei crediti deteriorati. Si conferma in 7 anni il limite oltre il quale i crediti assistiti da garanzia reale devono essere svalutati integralmente. Anche al fine di evitare discussioni con riferimento alla querelle intercorsa con il presidente del parlamento europeo Tajani nel comunicato stampa che accompagna il documento viene espressamente specificato che:
- le linee guida si applicano ai crediti classificati a deteriorato a partire dal marzo di quest'anno
- si tratta di indicazioni non vincolanti che andranno discusse caso per caso in sede ispettiva.
Nella giornata di ieri sono stati pubblicate le indicazioni normative promosse dalla Commissione Europea per contribuire alla riduzione dei rischi nel sistema bancario che include anche una revisione dei requisiti minimi prudenziali di accantonamento per i crediti deteriorati.
Le differenze tra linee guida e misure della commissione
Mentre il pacchetto di misure promosso ha carattere normativo e, quindi indica delle regole vincolanti alle quali gli istituti di credito deve attenersi, le linee guida della vigilanza costituiscono una specifica di dettaglio rispetto a quella che viene generalmente considerata una condotta prudenziale nella contabilità dei NPL. In aggiunta a quanto in precedenza circolato in bozza, il nuovo documento della vigilanza indica anche delle soglie intermedie di accantonamento nel perimetro precedente al termine di 7 anni dopo il quale scatta la svalutazione integrale.
Da un punto di vista dell'applicazione, le linee guida BCE saranno applicabili ai crediti classificati a deteriorati a partire da marzo 2018, quindi non avrà effetto sullo stock esistente.
Le modifiche presenti nelle misure della Commissione Europea avranno invece effetto sui crediti originati dal 14 marzo 2018, e saranno applicabili dal momento in cui queste nuove esposizioni diventeranno non performing.
La differenza tra 7 e 8 anni
Dal momento che si è discusso della differenza di termini tra misure della Commissione e linee guida della BCE è opportuno chiarire quando si applicano i due diversi termini.
8 anni trascorsi dalla data di default è il limite temporale a partire dal quale la normativa vincolante sugli accantonamenti obbliga gli istituti a svalutare integralmente i crediti che saranno erogati a partire dal 14 marzo.
7 anni è invece il limite indicativo a partire dal quale, in sede di visita ispettiva, i funzionari della vigilanza riterranno congruo che un credito assistito da garanzie sia svalutato integralmente, salvo che, dalla discussione caso per caso non emergano evidenze a supporto di una scelta contabile alternativa.