Indicandole disposizioni per l’ottenimento della pensione da parte degli invalidi civili, attraverso la diffusionedel messaggio 4818/2015, L’Inps ha specificato che le prestazioni pensionistiche in favore degli invalidi civili, decorrono dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda. Nel caso in cui il giudice riconosce che i requisiti sanitari sussistono successivamente alla data di presentazione della domanda, la data di decorrenza invece è stabilita nel primo giorno del mese in cui viene stabilità l’insorgenza dell’invalidità.

La nota rilasciata dagli uffici Inps, riporta anche le indicazioni per i casi d’invalidi civili che hanno avviato un azione giuridica in opposizione ai risultati sull'invalidità della Commissione Medica della Asl.

I termini per la liquidazione della pensione

In conformità al V° comma dell’articolo 445 bis del C.P.C., a seguito dei relativi accertamenti sanitari, il giudice provvede all'emissione del certificato di omologa della pensione. In seguito, il certificato deve essere inoltrato all’Inps, che provvede entro 120 giorni al pagamento delle prestazioni effettuate, non prima di aver verificato la sussistenza dei requisiti amministrativi necessari per l’assegnazione delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili, quali: le Pensioni d’inabilità civile, gli assegni mensili, le indennità di pagamento e quelle di frequenza.

Se tutti i controlli effettuati danno riscontro positivo, l’ufficio Inps preposto ha la possibilità di poter liquidare la prestazione economica, che comunque deve avvenire entro il termine prefissato in 60 giorni dalla notifica del decreto di Omologa del trattamento previdenziale.

Gli accertamenti eseguiti

Per la concessione della pensione d’invalidità, i requisiti richiesti sono numerosi, e di conseguenza lo sono anche le verifiche da eseguire da parte dell’Inps.

In primo luogo, l’Istituto di Previdenza verificherà il grado d’invalidità del richiedente, che non può essere inferiore al 74%. In seguito, i controlli saranno rivolti ai requisiti reddituali e amministrativi, dell’età anagrafica, e del mancato svolgimento di nessuna attività lavorativa. Terminate le verifiche, l’Inps provvederà a mettere la pratica in liquidazione.

Pur alla presenza del requisito sanitario, nel caso che uno solo dei requisiti richiesti non sia soddisfatto, la domanda non può essere accolta.

Gli obblighi del giudice

In conformità al recente pronunciamento della Corte di Cassazione, avvenuto con la sentenza n. 6010 e n. 6085 del 2014, per il decreto di omologa, il giudice è obbligato ad attenersi al responso sanitario della Commissione Tecnica Esaminatrice, esclusi i casi di rinnovo della perizia o di sostituzione del consulente. La prestazione pensionistica decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, mentre nei casi in cui la consulenza tecnica d’ufficio riconosca che la sussistenza dei requisiti sia imputabile a una data successiva a quella di presentazione della domanda, la prestazione avrà decorrenza dal primo giorno nel quale lo stato invalidante è considerato insorgente.