I docenti precari delle graduatorie di istituto attendono di sapere quali supplenze saranno accessibili da lunedì 14 settembre dopo la conclusione della Fase B del piano di assunzioni. Dallo speciale supplenze del 7 settembre pubblicato sempre su questa testata, avevamo appreso che anche i diplomati magistrali ammessi con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento avevano diritto ad avere supplenze per l'anno in corso. Alla nota dell'USR di Ferrara si aggiunge ora quella rilasciata dall'analogo USR dell'Emilia e Romagna. E' il dirigente Silvia Menabue a rilasciare la nota numero 10121 con la quale conferma e certifica il diritto in questione.

Tra i chiarimenti attesi dai docenti precari questo non è l'unico al centro dell'attenzione.

I chiarimenti del Miur

Il 10 settembre era stata rilasciata la nota numero 1949 con la quale il Ministero dell'Istruzione chiariva che le supplenze conferite ai docenti iscritti in I e II fascia delle Graduatorie di Istituto su posto comune erano da considerarsi definitive, ad eccezione di quelle scuole soggette a dimensionamento. Per quello che riguarda le cattedre sul sostegno disponibili va precisato che la I fascia è definitiva; eventuali ulteriori inserimenti sono possibili soltanto in coda. Per la III fascia le nomine saranno fino all'avente diritto, ricordando che ci sono ancora aggiornamenti in corso riguardanti gli inserimenti in coda nella II fascia e le dichiarazioni di possesso del titolo di sostegno.

I docenti che hanno conseguito l'abilitazione hanno la priorità in III fascia, a condizione che abbiano notificato il conseguimento dell'abilitazione attraverso il sistema Istanze on Line o anche mediante semplice comunicazione diretta alle Scuola.

Posti residuati dalla Fase B

Se i docenti nominati in ruolo operano la scelta di congelare le cattedre assegnate, confidando nella mobilità per il prossimo anno, si vengono a configurare due situazioni diverse: i posti rimasti disponibili tornano ai dirigenti delle scuole affinché vengano assegnati con nomine annuali che avranno durata equivalente alla supplenza del "titolare" 30/06 o 31/08 (a seconda che questi abbia accettato un 30/06 o un 31/08); la cattedra rimane non assegnata e pertanto rientra alla scuola.

In questo caso viene assegnata dal dirigente e rimane al 31/08, vale a dire su organico di diritto con durata annuale. Nella nota del Miur ci si riferiva erroneamente alla scadenza del 30/06 per tutte le supplenze definitive. I chiarimenti da fare riguardano la natura dei posti: in caso di organico di diritto, le supplenze avranno durata annuale.