Si torna a parlare di gestione separata presso l'XI Commissione lavoro alla Camera, dopo che l'On. Luisa Gnecchi conlarisoluzione 7-00895 ha chiesto al Governo di impegnarsi "nell'assumere iniziative per affrontare le discriminazioni che subiscono gli iscritti a 20 anni dalla sua istituzione, rispetto all'iscrizione ad altri fondi obbligatori". La Parlamentare ha sottolineato in particolare "la mancanza di reciprocità tra i fondi esistenti", nonché l'assenza di "riconoscimento per la valorizzazione dei contributi versati". L'obiettivo della risoluzione consiste quindi nel "superamento delle tante distorsioni che ancora oggi si trovano a sperimentare coloro che, sulla base della propria attività lavorativa, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps".
Riforma pensioni, ecco perché serve un intervento sul nodo della gestione separata
Stante la situazione, appare chiaro che nonostante l'intento iniziale del legislatore (volto ad allargare la platea di coloro che risultavano assoggettatialle coperture previdenziali), i lavoratori iscritti alla gestione separata "a differenza degli altri lavoratori iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, solo successivamente hanno potuto accedere alle tutele previdenziali quali l'indennità di malattia e maternità e del trattamento economico per congedo parentale". Mentre il testo della risoluzione sottolinea anche come "solo in questi ultimi anni inoltre è stata introdotta, peraltro in via sperimentale, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati e l'ultimo decreto legislativo 22 del 2015 ha introdotto in via sperimentale per il 2015 la cosiddetta DIS-COLL (prorogata con la legge di stabilità 2016 per gli anni 2016 e 2017), rivolta ai soli collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".
Infine, tra le tante precisazioni contenute all'interno del testo, ricordiamo anche che "non è possibile utilizzare i contributi versati nella gestione separata per l'accesso al regime sperimentale «opzione donna» – articolo 1, comma 9 della legge 243 del 2004 – nonostante suddetta opzione preveda esclusivamente il calcolo contributivo", mentre risulta altrettanto impossibile la ricongiunzione dei "contributi versati nella gestione separata nel fondo Pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, nelle altre gestioni sostitutiveesclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria".
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