Si era già parlato in un precedente articolo su cosa prevedeva il ddl sulla concorrenza in tema di TFR e sull’Assicurazione RC auto e di altre misure come quelle previste per i farmaci fascia C, il pacchetto sull’energia ed Uber. Tra gli emendamenti, ora all’esame della Commissione Industria al Senato, però se ne nasconde uno che finora è passato inosservato e che prevede che se l'assicurato non indica alla propria compagnia assicurativa eventuali testimoni presenti sul luogo dell'incidente, si considera decaduto da tale diritto. Il ddl sulla concorrenza prevede infatti che l’indicazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o decorre comunque dal 1°atto formale del danneggiato (come la richiesta di risarcimento) nei confronti dell’impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione procede a sua volta all'individuazione di ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali della polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta successivamente determina l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. In tali casi quindi per il danneggiato proporre un ricorso è ancora più rischioso poiché potrebbe mancare la prova della responsabilità del sinistro verificatosi in capo alla controparte

Conseguenze dell'obbigo di identificare i testimoni di sinistri

In breve basta che l’automobilista, senza esperienze legali, si dimentichi di identificare i testimoni anche se fa la denuncia online a qualche call center, per far sfumare la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da parte dell’impresa di assicurazione.

Immediata è stata quindi la reazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura che ha ritenuto che tale norma si pone in contrasto con il Codice di procedura civile. Inoltre essa pone limitazioni a carico di una sola delle parti, quella danneggiata appunto. L’emendamento contenuto nel ddl concorrenza tuttavia esclude dall’obbligo di indicare testimoni i sinistri in cui si verificano danni alle persone.

Le polemiche sul ddl sulla concorrenza hanno riguardato però anche un altro emendamento, ovvero quello che ha apportato delle modifiche all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. In tali casi l'impresa di assicurazione se ha il sospetto di frode o se è documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente può decidere di non fare un'offerta di risarcimento.

Viene dunque introdotta di fatto un’improcedibilità della domanda. Ne consegue che si determina un allungamento dei termini che prima permettevano al danneggiato entro 60 giorni di fare causa. Quindi in attesa che l’impresa conduca ulteriori approfondimenti in relazione al sinistri si impedisce l'esercizio di una facoltà garantita dalle Costituzione

Altre novità sui falsi testimoni

Un'altra novità contenuta nel ddl concorrenza riguarda anche i falsi testimoni che sempre riguardo gli incidenti che danneggiano solo le cose e non le persone devono tenere il conto dei processi a cui partecipano. Se durante l’arco temporale di 5 anni essi vengono chiamati a testimoniare in più di 3 cause aventi ad oggetto sinistri stradali, il giudice trasmetterà un'informativa alla procura della Repubblica.

I consumatori saranno liberi di scegliere la polizza accessoria da abbinare all'erogazione del finanziamento o mutuo da parte della banche. In ultimo viene previsto che le polizze accessorie da furto e incendio scadranno automaticamente ogni anno, senza il tacito rinnovo e senza che l'assicurato ne debba fare richiesta. Per altri approfondimenti sul tema potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.