La sentenza passata in giudicato, che, in tema di accertamento delle Tasse, si pronuncia a favore della società di persone contribuente estende i suoi effetti anche nei confronti di tutti i soci della stessa, producendo l'annullamento dell'eventuale accertamento fiscale eseguito nei confronti di ognuno di essi. Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla V Sezione Civile della Cassazione e fissato nell'Ordinanza n° 27335/2020 depositata in cancelleria lo scorso 30 novembre 2020.

Accertamento, i fatti di causa all'origine della pronuncia

La Cassazione si è trovata a decidere sul ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva dato ragione alla contribuente socia di una società di persone, annullando un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione finanziaria per un maggior reddito accertato da partecipazione.

Tale maggior reddito, secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, era derivato dalla cessione a terzi della licenza di autotrasporto per conto terzi che, in base alla prospettazione dell'amministrazione finanziaria, implicava, conseguentemente, la cessione d'azienda. In primo grado, di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l'Agenzia delle Entrate era risultata soccombente. La CTP milanese, infatti, non riteneva che la mera cessione della licenza di autotrasporto conto terzi potesse integrare una vera e propria cessione d'azienda. Interpretazione confermata anche dalla CTR della Lombardia. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a presentare ricorso per Cassazione.

Accertamento, la difesa del socio persona fisica

La difesa del socio persona fisica, in sede di contro ricorso, ha fatto notare come l'amministrazione finanziaria abbia accertato l'esistenza di una cessione d'azienda con le consuete conseguenze di ordine fiscale in capo alla società di persone ai fini Irap e, per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche in capo ai soci della stessa società.

La difesa della contro- ricorrente ha anche evidenziato come sia i soci che la società, separatamente, hanno impugnato l'accertamento in primo grado. Accertamento che è stato annullato con distinte pronunce, confermate pure in appello, e passate in giudicato senza che l'Agenzia delle Entrate impugnasse le distinte decisioni.

Di conseguenza, si era andato formando un giudicato favorevole alla società contribuente che travolge anche gli accertamenti a carico dei soci.

Accertamento, la decisione della Cassazione

La Cassazione, ritenendo dirimente discutere preliminarmente il contro-ricorso presentato dalla contribuente persona fisica, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso principale presentato dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice di legittimità, infatti, ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in base al quale l'accertamento del reddito sociale e l'accertamento del reddito dei singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione. Di conseguenza, non si può accertare il secondo se non accertando il primo, ed il primo condiziona l'accertamento del secondo.

Da ciò, continuano i giudici della V Sezione, come messo in evidenza dalle stesse Sezioni Unite, deriva che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse, e la conseguente imputazione dei redditi a ciascun socio, comportano che il ricorso tributario, proposto anche contro un solo avviso di rettifica, da uno solo dei soci o dalla società riguarda sia la società che tutti i soci. A meno che, questi ultimi, non presentino delle questioni personali.

Da cui, logicamente per i giudici della V Sezione, deriva che sia i soci che la società devono essere tutti parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad uno solo di essi.

Questo in quanto la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva indicato nell'atto di accertamento impugnato. Perciò, per la V Sezione della Cassazione, nel caso di specie, ci si trovata di fronte ad un caso di litisconsorzio necessario ordinario. Questa interpretazione, quindi, richiede che si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 14 del Decreto legislativo n° 546/1992, in tema di litisconsorzio ed intervento. Da tale disposizione si evince chiaramente che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati, cosiddetti litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Per i giudici di legittimità, nel caso di specie non è stato rispettato il principio del litisconsorzio necessario sopra richiamato. Di conseguenza, rilevano i giudici, il combinato disposto del principio del contraddittorio necessario e del diritto di difesa, riconosciuto in ogni stato e grado del processo, impediscono di opporre il giudicato parziale a chi non abbia partecipato al giudizio o non è stato messo in grado di parteciparvi. Questo in quanto, in base ad un altro consolidato orientamento della Cassazione, il terzo può beneficiare del giudicato inter alios ma non può esserne pregiudicato. Nel caso di specie, quindi, il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società fa stato nel processo relativo ai soci, compresa l'odierna contro- ricorrente ovviamente. Per tale motivo, viene meno la legittimità dell'accertamento del reddito di partecipazione a carico del socio con il conseguente rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.