Tra i docenti precari cresce la confusione e lo smarrimento per i dubbi circa la presentazione della domanda di partecipazione al piano di assunzioni da farsi entro il 14 agosto. Troppa disinformazione, o troppe voci discordanti hanno finito per saturare la misura fino al punto addirittura di non distinguere più quale sia la procedura valida per inoltrare una diffida ad adempiere. Su orizzonte Scuola una lettera recapitata da una docente dimostra come al Miur, per chi volesse recapitare a mano la domanda in formato digitalizzato, non esista la possibilità di vedersi protocollare la domanda con una ricevuta, salvo una vaga promessa di ricevere una e mail nei prossimi giorni.

Intanto va detto che le scadenze sono due, distinte e separate. La domanda di partecipazione al piano scade il 14 agosto e i termini per presentare la diffida scadono dopo 60 giorni dalla pubblicazione del D.M. Del 15 luglio 2015, avverso il quale si può ricorrere.

La lettera della precaria

Gli atti che i riferiscono ad un procedimento amministrativo vanno consegnati su supporto informatico oltre che digitale. Nel richiamare una ordinanza dei giudici del Tar del Lazio la docente precaria dice di essersi recata di persona a Viale Trastevere 76/A, lato sinistro dell'edificio, dove ha incontrato invero funzionari molto disponibili che però non hanno potuto far altro che dirle quanto accennato inizialmente.

Otterrà una ricevuta via mail senza però precisare i tempi. Questo non ha tranquillizzato affatto la precaria che per questo motivo ha deciso di scrivere a Orizzonte Scuola. Ricordiamo infatti che c'è la possibilità, previo inoltro della diffida ad adempiere al Miur, di un ricorso d'urgenza al Tar per opporsi all'esclusione dal piano di assunzioni.

La forma e l'inoltro della diffida

Sulla rinuncia alle immissioni in ruolo è in atto un aspro confronto in rete e molti docenti sono ancora alle prese con la ricerca dei moduli di diffida necessari da inoltrare al Miur. Giova sicuramente ribadire quale sia la procedura corretta di presentazione di una diffida per la quale la forma è indifferente, che sia e mail piuttosto che telegramma o raccomandata.

Il contenuto non necessita di determinate forme cosiddette sacramentali. Basta che sia chiaro cosa si chiede con la diffida stessa. E può anche essere recapitata per procura, a condizione che quest'ultima venga resa per iscritto. A confermarlo esiste una giurisprudenza consolidata che si può trovare in rete. Alla luce di questa realtà non c'è dunque nessuna ragione di preoccuparsi sul mezzo. La classica raccomandata è sempre valida, possibilmente con ricevuta di avviso di ricevimento. Il destinatario non potrà mai negare in giudizio di non averla ricevuta perché a far fede sarà il timbro postale sulla cartolina.