In attesa di poter leggere i testi definitivi dei decreti attuativi riguardanti l'anticipo pensionistico torniamo ad approfondire il meccanismo di funzionamento di RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata dei fondi pensione privati inglobata all'interno della LdB 2017. Negli scorsi giorni la Covip ha infatti pubblicato una nuova circolare (la n. 1174/2017) riguardante le disposizioni ed i criteri di orientamento per la fruizione anticipata del montante previdenziale accumulato dai lavoratori nel secondo pilastro. Lo scopo del nuovo intervento consiste nel definire i requisiti utili per "anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa".

Per coloro che cercano informazioni sull'argomento, l'aggiornamento risulta particolarmente interessante visto che sono stati definiti con precisione i requisiti utili per poter beneficiare della misura. Vediamo insieme quali sono nel nostro nuovo articolo sulla previdenza integrativa.

Pensioni anticipate private e Rita: ecco il perimetro di accesso

Partiamo dai riferimenti normativi citati all'interno della circolare. La Covip cita infatti espressamente "il combinato disposto dei commi 167 e 168 che sono espressamente richiamati dal successivo comma 188". Si parte quindi dalla certificazione dei requisiti dell'APE (riassumibili in almeno 63 anni di età e 20 di contribuzione, oltre ad un assegno corrispondente ad almeno 1,4 volte la minima Inps).

Al fianco di questo vincolo c'è poi la richiesta di aver cessato il rapporto di lavoro. Ai fondi pensione spetterà invece di verificare i requisiti di legge prima di procedere all'erogazione di RITA, mentre non sono previsti requisiti minimi riguardanti l'anzianità contributiva alla previdenza complementare.

RITA e APE: possibilità di avvalersi delle misure anche in modo alternativo

Se la rendita integrativa dei fondi pensione è nata per supportare il lavoratore alleggerendo il peso dell'APE volontaria (ed il relativo costo), non è detto che le due misure debbano andare avanti necessariamente in tandem. Gli aventi diritto potranno infatti scegliere se portare avanti entrambe le opzioni in modo combinato e con percentuali a piacere, oppure se scegliere di avvalersi solo del sostegno erogato dal fondo pensione.

Molto dipenderà certamente dall'importo del montante previdenziale maturato, visto che di fatto l'importo di RITA sarà calcolato frazionando quest'ultimo per il periodo che manca alla maturazione dell'assegno ordinario di quiescenza.

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