Il bonus a fondo perduto del decreto "Sostegni" spetta anche a chi è titolare di pensione o è un dipendente purché in possesso di partita Iva. L'articolo 1 del decreto legge numero 41 del 2021 infatti prevede, come unica condizione per l'accesso all'indennità, che chi presenta domanda del beneficio sia titolare di partita Iva, residente o stabilito in Italia, e che non abbia cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 o non abbia avviato la propria attività a partire dal 24 marzo 2021. Dunque, sia nell'ipotesi dei un calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019, che per fatturati rimasti stabili o addirittura aumentati nell'anno di inizio dell'emergenza coronavirus, andrà valutata la necessità di procedere con il calcolo della perdita media mensile dei due anni per la determinazione del fondo perduto, fermo restando che l'indennità, in alcuni casi, può essere pagata come bonus fisso da 1.000 o 2.000 euro.

Pensionati, dipendenti e autonomi: chi può ricevere il sostegno previsto se si ha la partita Iva

Più nel dettaglio, il bonus a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio dei fatturati mensili del 2020 rispetto all'ammontare dei fatturati mensili medi del 2019 abbiano fatto registrare una diminuzione di almeno il 30%. Non essendo specificata nel provvedimento del governo Draghi alcuna limitazione per i soggetti titolari di pensione o che abbiano un lavoro alle dipendenze (e tuttavia in possesso di una partita Iva per altre attività), si ritiene dunque che pure in queste ipotesi il beneficio spetti a condizione che si sia verificata la perdita di fatturato.

In caso di perdita di almeno il 30% del fatturato nel 2020, è necessario procedere con la determinazione del calcolo dell'indennità spettante: il contributo sarà determinato applicando la differenza percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20% a seconda dell'ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati nel 2019.

Sostegni, come si calcola perdita media 2020 rispetto al 2019 e l'importo del fondo perduto spettante alle partite Iva

Per la determinazione del calcolo è necessario sommare tutti gli incassi del 2020 e dividerli per 12; allo stesso tempo, occorre sommare tutto ciò che si è incassato nel 2019 e dividerlo per 12. In tal modo, si otterranno le medie mensili sia del 2020 che del 2019.

I due valori medi dovranno essere sottratti per ottenere la perdita mensile media. Se il risultato dovesse far registrare una perdita di almeno il 30% del 2020 rispetto al 2019, sarà necessario moltiplicarlo per la relativa percentuale di ristoro, stabilita dal decreto Sostegni nel 60% per chi, nel 2019, ha registrato ricavi o compensi fino a 100mila euro; nel 50% se i ricavi sono stati da 100mila a 400mila euro; il 40% è applicato per ricavi fino a un milione di euro; il 30% si calcola per fatturati 2019 da uno a cinque milioni di euro e il 20% da cinque a 10 milioni di euro.

Indennità a fondo perduto per le partite Iva aperte nel 2019

Pensionati, dipendenti e autonomi possessori di partita Iva potrebbero ricevere, anziché il contributo calcolato con la perdita media del 2020 rispetto al 2019, un bonus di 1.000 o 2.000 euro: ciò avviene per le partite Iva che sono state aperte nell'anno 2019 e che nel 2020 hanno registrato un fatturato uguale o superiore a quello dell'anno di avvio dell'attività.

Il contributo è pari all'indennità di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nel caso in cui, nel 2020 il fatturato risulti diminuito rispetto al 2019, anno di apertura della partita Iva, il fondo perduto dovrà essere calcolato con l'applicazione delle percentuali di ristoro sulla perdita media mensile registrata.